Catasto Incendi - Anno 2024
Ultima modifica 27 maggio 2024
Lo Stato Italiano, con la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, introduce una moderna legislazione che va a comporre il quadro normativo in materia di incendi boschivi e le cui disposizioni contenute sono “finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”.
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa, le disposizioni in essa contenute prevedono che gli enti territoriali (Regioni e Comuni) svolgano in modo coordinato le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tra le attività da svolgere, l'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, prevede l’obbligo per i Comuni di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, i soprassuoli già percorsi dal fuoco.
Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge; l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli limitanti l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
- Vincolo quindicennale: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;
- Vincolo decennale: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- Vincolo quinquennale: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
- Vincolo triennale: (introdotto dal DL 8 settembre 2021, n. 121) limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.
Documentazione di supporto tecnico
L'elenco delle particelle catastali soggette a vincolo QUI >>>
L'elenco degli incendi registrati sul territorio negli ultimi 15 anni QUI >>>
Cartografia. Tav. 1 "Inquadramento generale" QUI >>>
Cartografia. Tav. 2 "Inquadramento catastale" QUI >>>